ULTIMA ORA - ULTIMA ORA. UN COMUNICATO TUTTO DA INTERPRETARE. L' ACSI COSTRETTO AD ACCETTARE LE CONDIZIONI DELLA CONSULTA NAZIONALE.


a seguire il regolamento completo della consulta nazionale.

 

TRENTO, 8 MAGGIO 2012. .     SARA'  UNA QUESTIONE DI ORE. IL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESIDENZA ACSI DI EMETTERE UN COMUNICATO NEL QUALE L'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CONFERMA LA CONDIVISIONE DEI DELIBERATI DELLA CONSULTA NAZIONALE.

SMONTATO IL FANTASIOSO TEOREMA DELL'UDACE PER MANTENERE "ANCORA" LA PROPRIA AUTONOMIA.

 

 

il testo integrale del comunicato emanato dalla Consulta Nazionale dopo la riunione del 7 maggio 2012

 

Comunicato Consulta Nazionale Ciclismo 

COMUNICATO CONSULTA 07 MAGGIO 2012

 

La Consulta Nazionale Ciclismo, nella riunione del 07 maggio 2012, alla presenza di tutti i rappresentanti degli Enti componenti la Stessa, prende atto che il Presidente Viti, anch'egli presente ai lavori, conferma la condivisione dei deliberati della  Consulta Nazionale Ciclismo da parte dell'ACSI, e si impegna ad emanare un comunicato ufficiale di assunzione di responsabilità sull'operato degli affiliati del settore ciclismo ACSI.

 In attesa del suddetto comunicato, permane quanto già deliberato dalla  Consulta Nazionale Ciclismo.

  Il Segretario della  Consulta Nazionale Ciclismo

Enzo Martino

 

 

 

 

CONSULTA NAZIONALE DELLE ATTIVITA’

CICLOTURISTICO-AMATORIALE

 

Regolamento di Funzionamento

 

COSTITUZIONE E COMPITI

 

Compiti prioritari di tutti gli aderenti alla Consulta Nazionale per le attività cicloturistico-amatoriali sono la salvaguardia della sicurezza durante lo svolgimento dell’attività; la tutela sanitaria dei tesserati,  con adeguate visite medico-sportive annuali, la copertura assicurativa e modalità di tesseramento,la sicurezza nell’organizzazione e nella gestione delle diverse attività ciclistiche; del rispetto reciproco delle squalifiche,   di lotta al doping e di campagne di incentivazione dell’uso della bicicletta, del turismo sportivo e di valorizzazione del ciclismo a carattere  cicloturistico-amatoriale, comunque  non professionale.

 

La Consulta Nazionale per le attività cicloturistico-amatoriali è composta dagli Enti di promozione  e F.C.I. (di seguito indicati come Organismi) che,  aderiscono alla stessa tramite comunicazione  ufficiale da parte del legale rappresentante e che,  all’atto stesso di adesione,  ne nomina il rappresentante  ufficiale, CON FACOLTÀ DI SURROGA  

L’adesione alla Consulta  implica il rispetto delle deliberazioni assunte    dalla stessa e l’obbligo di uniformarsi a garanzia dei rispettivi associati  – pena l’esclusione -  alle tutele assicurative richieste per l’espletamento di attività congiunte. 

Gli Organismi aderenti,   conservano la propria autonomia, gestionale e  tecnico/organizzativa,  si impegnano ad uniformarsi alle opportunità e direttive di carattere generale,  mirate alla salvaguardia e promozione delle attività cicloturistico-amatoriali.

 

 

 

Titolo 1°

Principi fondamentali

 

Nel corso di manifestazioni aperte a tutti gli Enti di Consulta,    gli associati dei singoli Organismi aderenti, oltre al rispetto delle direttive emanate dalla Consulta stessa, devono subordinarsi alle regolamentazioni dell’Ente cui fa capo la Società organizzatrice dell’evento.

 

L’attività cicloturistica e quella amatoriale possono essere svolte da coloro che sono in possesso del relativo certificato di idoneità, come previsto dai Decreti  del Ministero della Salute. Ogni Organismo aderente dovrà evidenziare sulla tessera associativa  l’abilitazione del socio alla specifica pratica   dell’attività ciclistica.

 

 

Gli Organismi aderenti, riconoscendosi  nell’univocità delle prerogative  tecnico sportive di tutti i praticanti l’attività ciclistica amatoriale, nonché nella totale convinzione degli aspetti educativi sociali dello sport,  ribadiscono la loro piena collaborazione e disponibilità, al fine che - attraverso la Consulta – si concentrino gli sforzi e le intese per consentire che la pratica sportiva e promozionale del ciclismo sia capillarmente diffuso nel paese a vantaggio di tutti i suoi cittadini. Gli Organismi aderenti alla Consulta si impegnano di operare nel rispetto delle deliberazioni assunte e dei principi generali concordati.

Al fine di promuovere adeguatamente l’applicazione delle intese comuni sul territorio, tutti gli Organismi aderenti si impegnano a rafforzare la collaborazione a livello locale tramite  la costituzione di Consulte territoriali pur conservando le proprie autonomie funzionali. 

 

 

 

Titolo 2°

Norme generali

  1. Consulta nazionale

L’organismo nazionale di  Consulta per le attività cicloturistico-amatoriali è composta da un rappresentante nazionale della F.C.I. e di ogni Ente di promozione sportiva, designato dall’organismo  di appartenenza, con   comunicazione scritta.

Per il funzionamento della Consulta Nazionale ciascun Organismo  aderente dovrà concorrere alla costituzione di un fondo spese versando una quota finanziaria, misura uguale per tutti gli aderenti da stabilirsi  annualmente in base al preventivo economico.

Per tale quota, ove necessario, potrà essere richiesta nel corso dell’anno l’integrazione, così come l’entità del contributo potrà essere variata nel tempo.

Il mancato versamento della quota stabilita comporterà l’esclusione dell’aderente dal diritto di voto per il periodo della morosità e significherà la rinuncia di adesione alla Consulta qualora non venga regolarizzato entro il 31/03 dell’anno in corso.

Il rendiconto economico della Consulta Nazionale è costituito dalle diverse entrate e dalle uscite afferenti le eventuali   spese di funzionamento,     del  Coordinatore nonché delle  Commissioni.

 

Le delibere  sono adottate a maggioranza qualificata. La soglia della maggioranza qualificata è sempre fissata a 16 su 24 voti. Le delibere sono vincolanti per tutti i membri. I voti saranno così attribuiti: A ciascun Organismo con  n° inferiore a 20.000 tesserati ciclisti voti 1(uno);   Organismi con più di 20.000 tesserati ciclisti voti 5 (cinque).

 

  1. Sede della consulta Nazionale.

la sede della Consulta Nazionale è stabilita presso l’indirizzo del Coordinatore e  collegata alla sua residenza ( pol_icaro@tiscali.it )

Titolo 3°

Composizione e Compiti

 

  1. Struttura della Consulta Nazionale

 

  1. I rappresentanti di cui all’art.1) costituiscono il Consiglio della Consulta  e restano in carica per il quadriennio olimpico, tra questi è costituita una Giunta operativa. 

Il Consiglio della Consulta si avvale delle seguenti struttura.

  1. il Coordinatore (il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto se prescelto al di fuori dei legali rappresentanti degli   organismi aderenti);
  2. la Giunta operativa   formata da: Coordinatore della Consulta, dai Coordinatori  delle Commissione di cui ai punti 4.3 e 4.4  e da due membri del Consiglio. La Giunta ha carattere consultivo/organizzativo e sottopone   i propri lavori alle deliberazioni del Consiglio di Consulta. Si riunisce ogni qual volta vi sono da approfondire tematiche da sottoporre  all’attenzione e deliberazioni del Consiglio;
  3. Le Commissioni:   composte da minimo tre  componenti – di cui uno con compiti di coordinamento  -  figure che possono anche diversificarsi  dai  delegati facenti parte il Consiglio della Consulta, quindi nominate con specifica delega dagli organismi aderenti. Le Commissioni anche su proposta del Consiglio della Consulta, o di singoli Organismi aderenti   elaborano e propongono progetti di interesse comuni che pone all’attenzione del  Consiglio della Consulta;
  4. La Consulta nazionale    può  avvalersi della collaborazione di consulenti di settore, di cui la Consulta stessa  se ne assume direttamente gli eventuali oneri finanziari. 

 

  1. Il Coordinatore viene nominato -  con maggioranza qualificata -  dal Consiglio della Consulta  (può essere un componente non rappresentante un Organismo aderente. Resta in carica per un quadriennio e può essere rinominato).
  2. le Commissioni   sono costituite da tre membri, di cui uno con mansioni di coordinamento, nominati dal Consiglio di Consulta , anche  al di fuori del suo seno. Restano in carica un quadriennio.

 

 

 

  1. Compiti.

 

Il Consiglio di Consulta:

 

Si riunisce di norma tre volte all’anno,  su convocazione del Coordinatore o su proposta  degli Organismi aderenti, con maggioranza numerica dei suoi componenti.

 

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Coordinatore   ed ha competenza su:

 

  1. promuove iniziative e delibera decisioni di carattere organizzativo tecnico e su proposte della Giunta Operativa e delle Commissioni; predispone ed approva il calendario “arti e mestieri”;
  2. approva modifiche al regolamento di funzionamento;
  3. nomina  il Coordinatore;
  4. nomina i membri delle commissioni
  5. nomina la Giunta operativa;
  6. dirime eventuali conflitti periferici e controlla sul   rispetto degli accordi unitari;
  7. propone alla presidenza degli Organismi aderenti, iniziative unitarie volte a:
  • sensibilizzare l’opinione pubblica su un corretto uso della bicicletta a fini salutari, ecologici, sociali e umanitari, culturali, ricreativi;
  • promuovere iniziative sui temi di grande interesse per una diffusione capillare dell’uso della bicicletta, del cicloturismo familiare, individuale e di gruppo, dello sviluppo della attività fra i giovani, anche con programmi che coinvolgono il mondo della scuola;
  • sensibilizzare con adeguate proposte ed iniziative gli enti del turismo e le associazioni culturali secondo un piano che coinvolga le consulte ai vari livelli con il concorso degli organi d’informazione;
  • concorrere alla risoluzione delle problematiche atte a garantire la sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni e la tutela sanitaria dei praticanti, nonché di quelle collegate all’uso quotidiano della bicicletta;
  • sollecitare, per quanto possibile, una data unitaria per la disputa dei campionati nazionali delle varie specialità;

h) sollecitare, ove non esistono, la costituzione delle consulte territoriali ed il rafforzamento delle loro funzionalità.

Infine può:

  • proporre unificazioni di norme dei regolamenti tecnici degli enti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei tesserati;
  • delegare al Coordinatore la propria rappresentanza presso istituzioni pubbliche e private ecc…

 

 

 

 

 

 

 

  1. Il Coordinatore

 

  1. Rappresenta la Consulta Nazionale nei rapporti con le organizzazioni ciclistiche esterne, gli Enti locali , istituzioni, ministeri, ministero della salute, …
  2. Convoca il Consiglio della Consulta e predispone l’ordine del giorno, anche secondo le istanze presentate dagli Organismi aderenti o dei suoi legali rappresentanti;
  3. Redige i verbali di riunione;
  4. Collabora, se richiesto, con le   Commissioni;
  5. Intrattiene i rapporti con i singoli Organismi aderenti;   
  6. Cura la comunicazione e  i rapporti con la stampa,
  7. Cura il sito ufficiale di Consulta;
  8. Aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati, dandone formale comunicazione agli Organismi aderenti e pubblicazione sul sito ufficiale,
  9. Da formale comunicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di  Consulta alle Presidenze Nazionali degli organismi aderenti. 

 

 

  1. La Commissione studi

 

La commissione studi propone all’approvazione del Consiglio della Consulta  le norme per:

  1. Coordinare i campionati Italiani, e delle iniziative Nazionali degli Enti in relazione, rispettivamente alle date di svolgimento;
  2. propone  assegnazione dei vari campionati “arti e mestieri”;
  3. Imposta l’attività secondo le regole comuni e concordate;
  4. Suggerire agli assessorati allo sport ed alle APT locali le soluzioni tecniche per delimitare e segnalare i percorsi idonei alla pratica ciclistica turistica ;
  5. Proporre la stesura di una carta dei diritti e doveri del ciclista;
  6. Redigere le proposte di armonizzazione del regolamento tecnico per la parte afferente l’uso quotidiano della bicicletta, il ciclismo ricreativo-turistico ed i temi sociali connessi con la salute e la sicurezza,
  7. Studiare forme di controllo e concordare iniziative sollecitando le istituzioni all’adozione di provvedimenti atti a favorire la pratica ciclistica a qualsiasi livello;
  8. Dare soluzione a tematiche di particolare valenza sociale quali: sicurezza, spazi attrezzati, percorsi ciclabili, etc..
  9. approfondisce specifiche problematiche delegatogli dal Consiglio di Consulta.

 

 

  1.  La commissione  prevenzione doping e aspetti  disciplinare:

a)Sviluppare iniziative tendenti a risolvere le problematiche tecnico-mediche connesse all’accesso alla pratica cicloturistico-amatoriale, al doping, alla sicurezza, etc.. anche attraverso dibattiti e conferenze, all’impatto ambientale;

  1.  Approfondire le problematiche legate al fenomeno doping – promuovere iniziative correlate alla  prevenzione e all’eticità del fatto sportivo; 
  2. Relazionarsi con le istituzioni deputate al controllo e prevenzione delle tutele sanitarie;
  3. Divulgare, tramite il  Coordinatore,     a tutti gli Organismi aderenti le sanzioni disciplinari superiori ad un mese cui i tesserati possono incorrere ed inflitte da qualsiasi Ente e/o FCI, affinché agli stessi sia impedita qualsiasi attività;
  4. Coordinare il lavoro del settore disciplinare;
  5. Verifica l’applicazione delle sanzioni, su segnalazione e tempestiva comunicazione all'Ente

di appartenenza.

 

 

 

  1.  Compiti della Giunta operativa

 

  1. Si riunisce su convocazione del Coordinatore;
  2. ha carattere consultivo e di studio;
  3. elabora proposte da sottoporre al Consiglio;
  4. collabora con  le Commissioni;
  5. predispone bozza di rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio.

 

Titolo 4°

Consulte territoriali

  1. le Consulte territoriali

 

Le consulte territoriali sono costituite da un rappresentante per ciascun Organismo aderente alla Consulta Nazionale, se presente sul territorio.

Sono coordinate, a turni annuali, dal rappresentante di un Organismo presente in Consulta territoriale e si rifanno per analogia – per quanto applicabile – a quanto previsto per la Consulta Nazionale.

Si riuniscono periodicamente per provvedere:

  1. Ad inizio attività,  stilare (dove possibile) un calendario unitario al fine di evitare sovrapposizioni,  rispettando la precedenza ai campionati nazionali, regionali e provinciali di ciascun Organismo ed alle gare istituzionali della F.C.I;
  2. Durante lo svolgimento dell’attività a verificare l’andamento ed apportare eventuali variazioni alle decisioni precedentemente prese;
  3. Alla fine dell’attività al consuntivo dei risultati ed a progettare l’attività della stagione seguente;
  4. A prendere atto delle sanzioni comminate dall’ente organizzatore, facendone osservare l’applicazione sul territorio di competenza.
  5. Possono programmare lo svolgimento di eventuali manifestazioni unitarie.

 

 

 

Titolo 5°

Norme transitorie e finali

 

  1. Validità della normativa

 

La presente normativa ha validità per tutti gli Organismi che fanno già parte della Consulta nazionale o che  vi aderiranno successivamente.

 

Il sito ufficiale della Consulta avrà una apposita sezione  dove saranno inseriti programmi e classifiche.

Sono ammesse iniziative simili anche a  livello regionale e provinciale.     

 

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